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26 Jul

Il testo dell'Accordo di programma sottoscritto dai sindaci dell'area vesuviana

Pubblicato da neAnastasis  - Tags:  #Documenti

PROVINCIA di NAPOLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

tra

 la Regione Campania rappresentata dal Presidente;

 la Provincia di Napoli rappresentata dal Presidente;

 i Comuni di: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, rappresentati dai rispettivi Sindaci e Commissari Straordinari.

Premesso che:

• la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;

• il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l’ art. 177, comma 5 testualmente recita “Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.”;

• la Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 - Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” all’art. 1 comma disciplina le competenze della Provincia in materia di rifiuti;

• la Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2010”, all’ art.1 – comma 68 testualmente recita: “All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma: “1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovra comunale la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.”;

• il Decreto Legge 24 novembre 2010, n° 196, convertito in Legge 24 gennaio 2011 n° 1, all’art. 1 comma 5 dispone che “La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza”;

Considerato che:

• l’esperienza positiva dell’accordo stipulato con i Comuni dell’Area Vesuviana, in virtù del quale la discarica Cava Sari di Terzigno è ad esclusivo servizio dei detti Comuni, ha indotto l’Amministrazione Provinciale a valutare la possibilità di estendere tale modello di gestione anche ad altri comprensori di Comuni;

• l’Amministrazione Provinciale intende accorpare i Comuni in distinte aree omogenee, realizzate in base a criteri di contiguità territoriale, fondamentale al fine di avere una minima movimentazione dei rifiuti solidi urbani sul territorio provinciale, garantendo un minor impatto ambientale correlato all’inquinamento determinato dal trasporto dei rifiuti solidi urbani; le dette aree omogenee sono così definite:

 Area NOLANA – abitanti 198.514 Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.

 AREA ACERRANA – abitanti 337.182 Acerra, Brusciano Caivano, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, Crispano, Frattaminore, Pomigliano d’Arco, Volla

 AREA NORD – abitanti 432.798 Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo, Villaricca

 AREA METROPOLITANA (1 Comune) – abitanti 962.940 Napoli

 AREA DOMITIO-FLEGREA (12 Comuni) – abitanti 352.148 Bacoli, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio d’Ischia, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana.

 AREA PENISOLA SORRENTINA (16 Comuni) – abitanti 244.611 Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.

 AREA VESUVIANA (19 Comuni) – abitanti 551.512 Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

 

• si sono finora tenuti una serie di incontri tra i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio dell’Area Vesuviana e la Provincia di Napoli ;

• nel corso di detti incontri è stata valutata la possibilità di un coinvolgimento dei Comuni dell’Area Vesuviana nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani al fine di rendere, progressivamente, il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi condivisi tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;

• il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), recentemente adottato dalla Regione Campania ed inviato in data 14 febbraio 2011 a Bruxelles dall’Assessorato all’Ambiente su richiesta del Commissario Europeo per l'ambiente, Janez Potocnic, prevede, come elementi caratterizzanti, il blocco delle discariche entro il 2014, la realizzazione di tre termovalorizzatori da destinare allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti da ubicarsi nel territorio del comune di Giugliano in Campania ai sensi dell’art. 10 comma 6-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 26, la realizzazione di un gassificatore di piccola taglia in provincia di Caserta quale sperimentazione di una nuova tecnologia, l’integrazione degli impianti S.T.I.R. con impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata per la produzione di energia elettrica e di compost, il conseguimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata;

• il Piano d’Ambito della Provincia di Napoli, attualmente in fase di approvazione, prevede la realizzazione di tutta l’impiantistica necessaria a garantire che la filiera dei rifiuti si possa aprire e chiudere all’interno del perimetro provinciale;

• a sostegno della perseguibilità concreta delle iniziative programmate dalla Provincia di Napoli, i Comuni dell’Area Vesuviana hanno predisposto specifico piano di impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti, commisurato alle esigenze complessive del loro territorio, che attuato determinerebbe la loro autosufficienza definitiva.

• Gli stessi comuni hanno elaborato una proposta di piano organico, approvato da ciascun comune con apposita delibera di Giunta, di seguito riassunta:

Premessa

Con DPCM dell’11.2.94 venne decretato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti in regione Campania, affidando al Prefetto di Napoli, con OPCM sempre dell’11.2.94, nella qualità di Commissario di Governo, il compito di superare siffatta emergenza, mediante l’utilizzo, quando possibile, delle discariche esistenti o prevedendone, sempre se possibile, il loro ampliamento in volume e/o in superficie. Il prefetto ha assicurato, almeno fino a tutto il 2001 (quindi x oltre 7 anni) lo smaltimento dei rifiuti regionali, distribuendoli in numerose discariche distribuite sull’intero territorio regionale e ubicate nei territori dei bacini di utenza, approntate in gestione diretta e affidate, per l’esercizio, ai Consorzi degli stessi bacini, costituiti dallo stesso Commissario ai sensi della L.R. 10/93. A distanza di oltre 17 anni dalla decretazione dello stato di emergenza, è intollerabile riproporre un sistema di smaltimento “arcaico” legato ai “fossi”, ancorché nobilitati quali “ ripristino ambientale di siti degradati” dove conferire i rifiuti presenti negli STIR, cod. CER 19.05.03. Questa logica si è dimostrata ampiamente perdente, per cui i 19 comuni vesuviani ribadiscono la necessità di approvare e inserire nel piano regionale, come emendamento, il piano autonomo e autosufficiente, elaborato dagli stessi comuni, condiviso e approvato con singole delibere comunali, al fine di superare definitivamente, nel territorio interessato, l’emergenza ancora in atto.

SINTESI

Il sistema operante fino al 1994, afferente lo smaltimento rifiuti in regione Campania, è sintetizzabile nella disponibilità e utilizzo di pochissime macro discariche, ubicate fondamentalmente nelle province di Napoli e Caserta e precisamente la prima – Pianura / Difrabi nel comune di Napoli e le altre due – Ecologica Meridionale e Sogeri rispettivamente nei comuni di Caserta e Castelvolturno (CE); erano altresì in esercizio con modesto contributo alle esigenze complessive di smaltimento, anche la discarica ISMAR – Battipaglia / Salerno e la discarica di Ariano Irpino (AV) – ASIDEV. L’intera regione aveva contato, ai sensi della L.441/87, anche su numerose micro discariche di livello comunale, a tale data pressoché esaurite ed oggetto comunque di pessima gestione. Dal 1994 al 2001 i vari prefetti di Napoli delegati, come detto, hanno assicurato, pianificando e realizzando in gestione diretta, lo smaltimento dei rifiuti per l’intera regione, nelle more che il Presidente G.R. -Commissario delegato (ex O.P.C.M. 3/96) provvedesse all’adozione e attuazione del piano definitivo di smaltimento rifiuti, mediante impianti industriali di lavorazione, recupero, riutilizzo e incenerimento degli stessi rifiuti. In attuazione di tale piano sono stati realizzati 7 impianti ex CDR (attuali STIR), ubicati 3 in provincia di Napoli (Tufino, Giugliano e Caivano) e uno ciascuno nelle altre 4 province (S.Maria Capua Vetere, Avellino, Casalduni e Battipaglia) e l’inceneritore di Acerra. Alla luce e traendo insegnamento da oltre 17 anni di emergenza, riproporre il “modello discarica” ancorché passando dallo smaltimento del “tal quale” alla “FOS” (frazione organica stabilizzata) fuori specifica compost, è riduttivo, inutile, inefficace e perpetuerebbe sine die l’emergenza del settore. Peraltro giova ribadire che la provincia di Napoli, nello specifico i comuni della fascia rossa, rappresentano oltre la metà della popolazione dell’intera regione, distribuiti su un territorio di superficie ridottissima , fortemente antropizzato e con numerose cittadine con densità demografiche da primato –sic- mondiale; si cita al riguardo Portici, ma anche Ercolano , Torre del Greco, Torre Annunziata, ecc. Per quanto premesso, con la presente convenzione, i 19 comuni (18 fascia rossa vesuviana + Striano) del comprensorio omonimo propongono e condividono con gli enti regione e provincia un “modello normale” di ciclo integrale di rifiuti, con l’obiettivo, da un lato di contribuire per il territorio interessato a superare definitivamente l’emergenza nel settore smaltimento R.R.S.S.U.U. e, dall’altro lato a delineare un modello che, applicato su scala regionale, vista nella sua complessiva unicità e identità socio-economico-ambientale, consentirebbe di mettere alle spalle un ventennio drammatico e restituirebbe alla nostra regione la sua autentica vocazione, legata e sostenuta da millenni ad un turismo ecosostenibile, all’esaltazione e fruizione di bellezze paesaggistiche, climatiche, architettoniche, museali e archeologiche, uniche al mondo e patrimonio dell’intera umanità. Per tanto con la presente convenzione la Regione Campania rappresentata dal Presidente On Stefano Caldoro e dall’Assessore all’Ambiente, Prof. Giovanni Romano; la Provincia di Napoli, rappresentata dal Presidente On. Avv. Luigi Cesaro, e dall’Assessore provinciale all’ambiente Prof. Giuseppe Caliendo; i 19 comuni del territorio in parola, condividono, concordano e approvano il seguente piano, redatto dai tecnici comunali i cui impianti sono stati ubicati nei comuni di Ercolano, Torre del Greco, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Cercola, San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, esaminato e approvato con specifiche delibere di giunta comunale da tutti i 19 comuni, la cui attuazione determinerà, a regime, l’ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla produzione alla smaltimento finale, piano che si basa sui seguenti cardini:

- Minimizzazione all’origine dei rifiuti prodotti mediante campagna di informazione e di educazione ambientale, ordinanze sindacali di divieto d’uso dei materiali non riutilizzabili (quali contenitori in plastica di alimenti solidi e liquidi, ecc.) e riduzione degli imballaggi di carta, cartone, plastica e materiali compositi, con creazione di filiere corte dal produttore al consumatore;

- Raccolta differenziata spinta, porta a porta, con obiettivo al 2012 del 65 %;

- Messa in esercizio dei seguenti impianti di trattamento delle varie classi di rifiuti, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee:

a) tre impianti di trattamento della frazione umida, ubicati a Massa di Somma, Somma Vesuviana e Ercolano;

b) impianto di trattamento della frazione secca indifferenziata a Torre del Greco

c) Piattaforma multimateriale, impianto trattamento e recupero ingombranti e RAEE a Ottaviano

d) Frazione vetro Cercola

e) Utilizzo di un’area industriale di mq 8000 per una destinazione da definirsi a San Giuseppe Vesuviano

f) Impianto di trattamento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, a Ercolano

g) Utilizzo di area per piattaforme multimateriali a Striano h) Centro di riuso a San Sebastiano e Portici - I comuni con la seguente convenzione si impegnano a dare immediata attuazione al piano elaborato e a valutarne ulteriori evoluzioni.

- La regione Campania provvederà, atteso anche il contesto di criticità e vulnerabilità del territorio in questione, ad accelerare al massimo tutte le procedure per l’ottenimento dei permessi necessari alla realizzazione di siffatta impiantistica.

- La provincia di Napoli nel condividere il piano lo fa proprio e lo inserisce come emendamento essenziale nei piani regionali, di recente elaborati dalla stessa regione Campania sia per rifiuti speciali (D.G.R. n. 212 del 24 maggio 2011) che dei rifiuti urbani (D.G.R. n. 265 del 14 giugno 2011).

I comuni, nel condividere le considerazioni e valutazioni della Regione Campania e della Provincia di Napoli si impegnano ad implementare al massimo la raccolta differenziata; si impegnano altresì, qualora necessario e in mancanza di soluzioni alternative (incenerimento frazione residuale c/o inceneritore di Acerra o c/o cementifici regionali), ad individuare nel loro territorio, al di fuori della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio – istituito con decreto del Presidente della repubblica del 5.06.1995 -, un’ ulteriore sito, ad esclusivo utilizzo dei 19 Comuni, da utilizzare per la frazione residuale dei rifiuti , a valle del ciclo di filiera concepito, che abbia una durata commisurata ai tempi necessari alla realizzazione e alla messa in esercizio degli impianti.

Ritenuto che

• è obiettivo prioritario della Provincia di Napoli quello di perseguire una pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana, condivisa con i Comuni interessati, allo scopo di rendere il comprensorio medesimo autonomo non solo nelle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ma anche nelle fasi di recupero e smaltimento prevedendo azioni ed interventi mirati tesi alla realizzazione della necessaria impiantistica;

• l’utilizzo incontrollato e ripetuto del territorio nel corso degli ultimi cinque lustri ha determinato nella Provincia di Napoli una saturazione delle aree eventualmente rispondenti ai requisiti per la realizzazione di nuove discariche che, ad oggi, più che essere utilizzate per ulteriori conferimenti, necessitano di interventi di bonifica;

• che l’Area Vesuviana rappresenta attualmente un’area virtuosa nel ciclo integrato dei rifiuti con percentuali di raccolta differenziata superiori alla media regionale, con punte di eccellenza nella raccolta della frazione umida;

Visti:

• il D. Lgsl. 267/2000 art. 34; • la legge 241/90 e s.m.i.; • il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l’ art. 177, comma 5; •

la Legge Regionale n° 4 del marzo 2007 recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, così come modificata dalla Legge Regionale n° 4 del 14 aprile 2008 e dalla L.R. Campania n. 2 del 21.01.2010;

• il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n° 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n° 26, ed in particolare gli artt. 9 ed 11;

• il decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni in legge n. 1/2011, con particolare riferimento alla disciplina della localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento da realizzarsi nel territorio della Provincia di Napoli, l’art, 1 comma 2, l’art. 1 comma 3 lett b), art. 6;

• il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 17.03.2010;

• i provvedimenti con i quali la Provincia ed i Comuni hanno approvato le finalità del presente accordo di programma, stante la necessità di procedere alla sua attuazione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall' Amministrazione Provinciale che ne è responsabile.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e gli impegni da assumere tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (di seguito le Parti), si stipula il presente:

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

 

Articolo 1 “Recepimento delle premesse”

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

 

Articolo 2 “Obiettivi strategici dell’Accordo di Programma”

In linea con gli obiettivi comunitari in materia di ciclo integrato dei rifiuti, nelle more della definitiva approvazione dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e Speciali (PRGRS) e del Piano d’Ambito della Provincia di Napoli, il presente accordo di programma persegue i seguenti obiettivi strategici per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana:

* la riduzione della quantità di rifiuti pro-capite o, comunque, azioni che ne contengano l'aumento;

* la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio con l’obiettivo del 65% dei rifiuti urbani prodotti a livello di singolo comune;

* il trattamento integrale di tutto il rifiuto residuo;

* la messa a discarica di una quantità minima di rifiuti pretrattati, come ottimizzazione delle politiche provinciali in sintonia con quanto già in itinere nell’ambito “Area Vesuviana”.

 

Articolo 3 “Obiettivi specifici dell’Accordo di programma”

Preso atto della complessità delle questioni legate alla programmazione del ciclo integrato e razionale dei rifiuti nel contesto campano rappresentabili principalmente nella:

* mancata riduzione alla fonte dei rifiuti;

* insufficiente livello di raccolta differenziata;

* inesistenza di consolidate esperienze di riuso;

* scarso recupero di materiali ed energia;

* scorretto smaltimento finale delle frazioni irrecuperabili (inerti);

il presente accordo di Programma riconosce come fondamentali le seguenti fasi di gestione del ciclo integrato:

1) fase di riduzione all’origine della quantità di rifiuti prodotti (es. “detergenti alla spina” e dispenser di prodotti sfusi, distributori di acqua potabile sanificata, etc.);

2) fase dei servizi di raccolta (indifferenziata e differenziata) dei rifiuti urbani e loro trasporto anche in presenza di stazioni di trasferenza;

3) fase impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia, in linea e attuazione del piano predisposto dai comuni dell’area vesuviana.

Parimenti, si ritiene prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici per un ottimale ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana:

1) aumento della percentuale di raccolta differenziata di tutti i Comuni dell’Area Vesuviana con il raggiungimento dei valori previsti dalla vigente normativa;

2) riduzione nella produzione dei rifiuti nei comuni dell’Area Vesuviana; I punti 1) e 2) saranno oggetto di specifici piani di potenziamento della raccolta differenziata che i Comuni sottoscrittori dovranno approvare, in seno alle rispettive Giunte Comunali entro tre mesi dalla stipula del presente accordo; gli stessi saranno condivisi con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania affinchè quest’ultima, nel limite delle proprie disponibilità, possa garantire la necessaria copertura finanziaria che dovrà rispettare il principio della proporzionalità al numero di abitanti di ogni Comune sottoscrittore dell’Accordo;

3) dotazione impiantistica di trattamento e recupero di materiali ed energia nel territorio dell’Area Vesuviana, secondo il citato piano predisposto dai comuni, comprensivo di impianto di recupero degli inerti.

4) sviluppo di politiche finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti speciali - a titolo esemplificativo, al fine di eliminare le eventuali irregolarità nonostante le normative vigenti, si possono citare i rifiuti provenienti dalle attività edili che sono completamente riciclabili, che per la Provincia di Napoli ammontano ad oltre 1 milione di tonnellate all’anno. Il loro recupero consentirebbe una netta riduzione delle attività estrattive delle cave oggi sfruttate, riducendo il notevole impatto ambientale che esse hanno sul territorio.

 

Articolo 4 “Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare che la gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, le Parti concordano sulla necessità di avviare azioni ed interventi condivisi per rendere, progressivamente, il comprensorio dell’Area Vesuviana autonomo nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti anche mediante la realizzazione dell’impiantistica a tal fine necessaria.

 

Articolo 5   “Impegni delle Parti”

1. Le parti si impegnano, ognuno per le rispettive competenze, a garantire il perseguimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici del presente Accordo di Programma individuati rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3 del presente atto.

2. La Provincia di Napoli si impegna ad invitare il Prefetto ad applicare, nel caso di mancato rispetto, da parte dei Comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, quanto previsto dall’art.1, comma 6 del D. L.gvo 196/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1/2011.

3. La Provincia di Napoli si impegna ad effettuare l’evacuazione della F.U.T. (frazione umida tritovagliata) dagli impianti S.T.I.R. provinciali, con priorità per quelli di Giugliano e Tufino, gestiti dalla S.A.P.NA S.p.A., attività imprescindibile e propedeutica alla rifunzionalizzazione degli stessi.

4. I Comuni dell’Area Vesuviana si impegnano a collaborare con la Provincia di Napoli per la definizione del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana.

5. La Provincia di Napoli ed i Comuni dell’Area Vesuviana si impegnano, ognuno per le rispettive competenze, a porre in essere strumenti per l’effettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata di tutti i Comuni dell’Area Vesuviana, coordinando, rispettivamente, le attività che coinvolgono il Ministero dell’Ambiente e la Regione Campania per le attribuzioni economiche previste anche dalla vigente normativa.

6. La Provincia di Napoli si impegna a richiedere alla Regione Campania la disposizione degli interventi inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana, utilizzando le prerogative concesse dal comma 7bis dell'articolo 1 della legge 1 del 2011, (decreto convertito in legge che conferisce la possibilità di agire in casi di emergenza) escludendo l’apertura di discariche per il “tal quale” nell’Area Vesuviana.

7. I Comuni si impegnano, oltre al piano già predisposto e da attuare in tempi rapidi e certi, a collaborare con la Provincia per l’individuazione dell’ubicazione nell’ambito dei propri territori di ulteriori impianti, se necessari al fine di ottimizzare il ciclo integrato dei rifiuti, tarati quantomeno in ragione delle esigenze del fabbisogno dell’AREA VESUVIANA, quali a titolo non esaustivo: (impianti di trattamento meccanico, siti di trasferenza, nuove isole ecologiche con piattaforme per i rifiuti solidi urbani indifferenziati ed ampliamento di quelle esistenti, piattaforme per i rifiuti ingombranti, piattaforme per i RAEE, piattaforme per i rifiuti speciali, impianti per il recupero e lo smaltimento dei RAEE, impianti per il recupero di beni durevoli, impianti per il trattamento del percolato, impianti per il trattamento del materiale di risulta della lavorazione nei cantieri edili, impianti per il trattamento dei rifiuti sanitari, impianti per il trattamento degli olii esausti, impianti per il trattamento e lo smaltimento dell’amianto, impianti per il trattamento dei fanghi provenienti dai sistemi di depurazione e tutti gli altri impianti idonei alla detossificazione, alla stabilizzazione, all’inertizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante trattamenti biologici, fisici e chimico-fisici, siti di compostaggio e/o di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, impianti per il recupero e lo smaltimento delle singole frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata, ad esclusione della frazione organica derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati all’interno degli impianti STIR – Caivano, Giugliano e Tufino per la quale la legge n. 1/2011 prevede all’art. 1 comma 4 già la realizzazione di specifici impianti di digestione anaerobica).

8. I comuni, nel condividere le considerazioni e valutazioni della regione Campania e della provincia di Napoli si impegnano ad implementare al massimo la raccolta differenziata; si impegnano altresì, qualora necessario e in mancanza di soluzioni alternative (incenerimento frazione residuale c/o inceneritore di Acerra o c/o cementifici regionali), ad individuare nel loro territorio, al di fuori della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio – istituito con decreto del Presidente della repubblica del 5.06.1995 -, un’ ulteriore sito, ad esclusivo utilizzo dei 19 Comuni, da utilizzare per la frazione residuale dei rifiuti , a valle del ciclo di filiera concepito, che abbia una durata commisurata ai tempi necessari alla realizzazione e alla messa in esercizio degli impianti.

9. La Regione Campania si impegna a velocizzare tutte le procedure per la realizzazione degli impianti previsti nel presente accordo, anche attraverso l’emanazione di appositi atti, utili a tale scopo, da definirsi entro e non oltre i tre mesi dalla presentazione dei progetti esecutivi.

10. La Regione si impegna, inoltre, attraverso finanziamenti all’uopo dedicati, a favorire la progettazione e la realizzazione degli impianti previsti nel presente accordo, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

11. Le parti si impegnano alla costituzione di una Commissione di Controllo che avrà il compito di vigilare e monitorare a titolo gratuito le attività operative che si svolgono in esecuzione del presente accordo composta, oltre che dai rappresentanti della Regione Campania, della Provincia di Napoli, della S.A.P.NA. SpA, da tre Sindaci dei Comuni dell’Area Vesuviana, (individuati dai Sindaci dei Comuni firmatari del presente Accordo) e da due rappresentanti che saranno scelti dalle associazioni ambientaliste, dai comitati ambientalisti legalmente costituiti e dalle parti sociali operanti nell’Area Vesuviana.

12. La commissione di Controllo provvederà a pianificare il proprio programma di ispezioni, intendendo per tale l’attività (anche parte del piano di controllo) che comporta: visite dei siti, valutazione e verifica di ogni monitoraggio svolto dal gestore, valutazione delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali.

13. Posto che le parti intendono perseguire il massimo grado di partecipazione delle comunità locali e dei soggetti istituzionali, economici e sociali operanti nell’area Vesuviana, i Comuni sottoscrittori del presente accordo, d’intesa con la Provincia di Napoli e con la Regione Campania, si impegnano a convocare le associazioni ambientaliste, i comitati ambientalisti legalmente costituiti, le parti sociali operanti nel medesimo ambito comprensoriale per la nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione di Controllo.

14. Le Parti si impegnano a:

a. concordare le azioni e realizzare gli interventi di cui al presente accordo;

b. attivare tutte le azioni amministrative, burocratiche e procedurali finalizzate a dare attuazione agli impegni assunti nel presente accordo di programma;

c. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;

d. effettuare il monitoraggio delle attività previste nel presente accordo e nei successivi accordi operativi, ognuno per le proprie competenze ed a condividerne l’esito in seno alla Commissione di Controllo e al Collegio previsto all’art. 10 del presente atto.

 

Articolo 6 “Principi di solidarietà”

Qualora in un’area omogenea non sussistessero, per motivi di natura geologica, geomorfologica ed idrogeologica, gli elementi necessari alla realizzazione di uno o più impianti tra quelli proposti a titolo non esaustivo nell’ambito del presente accordo di programma, tali impianti dovranno essere realizzati nelle Aree Omogenee contigue, a garanzia della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti sul territorio provinciale.

 

Articolo 7 “Tempistica e modalità attuative”

Ai fini di garantire la tutela del territorio dell’Area Vesuviana e, quindi, il successo dell’iniziativa incentrata sul perseguimento del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana nel suo complesso, le parti, firmatarie del presente Accordo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze istituzionali si impegnano a garantire l’espletamento delle specifiche procedure attuative con tempi compatibili con le norme comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2015 e comunque non oltre il completamento degli interventi in esso precisati. Lo stesso è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei firmatari.

Articolo 8 "Il Programma di Interventi"

Essendo il presente atto finalizzato alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’Area Vesuviana il programma degli interventi tesi al ripristino ambientale del territorio ed al miglioramento delle sue infrastrutture sarà oggetto di successivi accordi operativi e sarà redatto in funzione dei ristori ambientali di cui al successivo art.

 

9. Articolo 9 "Compensazioni Ambientali"

La Regione Campania e la Provincia di Napoli, compatibilmente all’acquisizione di uno specifico parere da parte della Corte dei Conti, si impegnano a proporre nell’ambito dei propri atti di pianificazione, per gli specifici profili di competenza, che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le Amministrazioni Comunali comprese nell’area di influenza dell’impianto stesso abbiano diritto ad ottenere da parte dei soggetti gestori, due tipi di compensazioni ambientali:

a) una compensazione una tantum al momento dell’investimento;

b) una compensazione commisurata al volume dell’attività per tutta la durata dell’impianto.

Il primo tipo di compensazione consiste in interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio e della vita dei cittadini residenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto.

Tale compensazione sarà pari ad una percentuale, non inferiore al 10% dell’importo dei lavori di realizzazione dell’impianto da concordarsi, in sede di accordi operativi, con i Comuni rientranti nell’area di influenza da destinare per il 50% al Comune che è sede di impianto, per il 40% ai Comuni confinanti, e per il residuo 10% ai restanti Comuni dell’Area Vesuviana.

I comuni rientranti nell’area di influenza dovranno coordinare gli interventi proposti attraverso la realizzazione di un Piano Unitario di Azione Ambientale (PUAA) da recepire nell’ambito degli accordi operativi di cui al precedente articolo 4. Il PUAA potrà prevedere per tale tipo di compensazione diverse tranches di erogazione, nonché l’obbligo di rilascio da parte dei beneficiari delle connesse garanzie.

Il secondo tipo di compensazione prevede il riconoscimento ai Comuni rientranti nell’area di influenza degli impianti di un importo da corrispondersi entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, qualora la Regione Campania provveda a disciplinare l’art. 28 della legge 4/2007 e s.m.i. ovvero vengano promanate analoghe norme sovraordinate, così come richiesto dalla Provincia di Napoli, in accordo al seguente prospetto:

“Le Province della Regione Campania e per esse le società provinciali riconoscono un contributo ai comuni sede di impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (quali a titolo non esaustivo: STIR, discariche, termovalorizzatori, digestori anaerobici, etc) pari ad € 4,20 per tonnellata di rifiuti conferiti in ingresso presso tali siti. Le Province riconoscono, inoltre, ai Comuni confinanti il cui centro abitato ricada entro il limite massimo di 1.500 metri dalla sede dell’impianto, un contributo, nella misura massima di € 1,00 per tonnellata di rifiuto conferito in ingresso presso l’impianto insistente nel comune limitrofo, da determinarsi secondo i criteri di seguito elencati:

- ricadenti entro i 500 m                                           (40%) € 0,40/ton

- ricadenti entro i 1.500 m                                        (20%) € 0,20/ton

- impattati da traffico di accesso all’impianto           (20%) € 0,20/ton

- impattati dalle immediate ricadute ambientali      (20%) € 0,20/ton L

’intero importo relativo alle quote di ristoro, pari ad un valore massimo di € 5,20 per tonnellata di rifiuti in ingresso presso gli impianti, sarà erogato a favore dei comuni beneficiari a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento.”

 

Articolo 10 "Responsabile dell' Accordo"

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio (di seguito Soggetto) presieduto dal Presidente della Provincia di Napoli o suo delegato, composto da rappresentanti delle parti.

Il Collegio è costituito da n. 3 Sindaci eletti dai Sindaci dei Comuni aderenti al presente Accordo di Programma, di cui uno assume il ruolo di coordinatore ed assume la funzione di rappresentante dei Comuni dell’Area Vesuviana sottoscrittori dell’accordo.

 

2. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;

b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;

c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione annuale che deve essere presentata alle parti;

d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione;

e) assicurare la disponibilità, a tutti i soggetti sottoscrittori, delle informazioni di natura amministrativa, economica e finanziaria necessarie per la realizzazione degli obiettivi specifici del presente Accordo;

f) garantire il coordinamento delle attività previste dall’Accordo nelle forme e con gli strumenti che saranno individuati dallo stesso Collegio;

g) individuare e segnalare alle parti possibili procedure da attivare sui contenuti e le azioni specifiche previste dall’Accordo;

h) assicurare che le parti rispettino gli impegni, da ognuna assunti nell’ambito delle rispettive competenze, così come riportati al precedente art. 5;

i) segnalare, in generale, comportamenti delle parti firmatarie non coerenti con il conseguimento degli obiettivi specifici dell’Accordo.

3. Il collegio è sede per la soluzione di divergenze sui percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo. La prima riunione del Collegio, nelle persone individuate dalle parti, è convocata dal Presidente della Provincia di Napoli entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Napoli. Le successive riunioni, la sede ed i relativi ordini del giorno sono definiti di volta in volta dal Presidente del Collegio.

 

Articolo 11 "Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. L’Accordo di Programma ha un sostanziale effetto giuridico che é quello di obbligare le parti stipulanti, l’una verso l’altra, ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo stesso. L’obbligatorietà dell’accordo é confermata dall’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede la possibilità per le amministrazioni stipulanti di istituire forme di arbitrato, commissioni di vigilanza ed interventi surrogatori. Emerge che l’inosservanza degli impegni assunti costituisce inadempimento di obblighi vincolanti. In sostanza, i rimedi all’inadempienza di un soggetto sono i seguenti: l’impugnazione degli atti difformi alle prescrizioni dell’accordo viziati da eccesso di potere; l’arbitrato, l’intervento sostitutivo, in seguito a verifiche del Collegio. I privati in quanto esterni all’Accordo, non possono far valere diritti soggettivi derivanti dallo stesso, ma solo impugnare l’atto di adozione innanzi al giudice amministrativo in caso di lesione di un interesse legittimo.

3. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione degli obiettivi strategici e specifici di cui al presente Accordo, o di un intervento previsto nei successivi accordi operativi, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

4. Il presente Accordo è immediatamente operativo e vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Napoli, lì

 

Per la Regione Campania Il Presidente On. Stefano Caldoro ………………………

Per la Provincia di Napoli Il Presidente On. Avv. Luigi Cesaro ……………………

Per il Comune di Boscoreale Il Sindaco ………………

Per il Comune di Boscotrecase Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Cercola Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Ercolano Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Massa di Somma Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Ottaviano Il Commissario Straordinario ……………………………

Per il Comune di Pollena-Trocchia Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Pompei Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Portici Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di S.Giorgio a Cremano Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di S. Giuseppe Vesuviano Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di San Sebastiano al Vesuvio Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Sant’Anastasia Il Sindaco …………………………….

Per il Comune di Somma Vesuviana Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Striano Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Terzigno Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Torre Annunziata Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Torre del Greco Il Sindaco ……………………………

Per il Comune di Trecase Il Sindaco ……………………………

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